Crediti Formativi

Sistema di certificazione regionale per la individuazione, validazione e riconoscimento delle esperienze.

Nell’ambito del Sistema di certificazione regionale di individuazione, validazione e riconoscimento delle esperienze, il riconoscimento dei crediti formativi è un procedimento volto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell’accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.

Nella logica dell’apprendimento permanente, il riconoscimento delle esperienze si fonda, per analogia, sui princìpi alla base del processo di certificazione delle competenze. Si differenzia però dalla certificazione che è un procedimento “finale”.

ll “riconoscimento dei crediti” è, un procedimento “iniziale”: successivamente ad esso vi è comunque, sempre, la frequenza del percorso formativo, concluso o meno da una certificazione. La valutazione degli apprendimenti ha natura apprezzativa (audizione e colloquio tecnico, a partire dalle esperienze individuali, il ricorso a prove ha natura residuale e non esclusivo), non è necessariamente riferita ad unità di competenza, ma può riguardare anche sue parti, ed assume valore con esclusivo riferimento al percorso formativo per cui è svolta.

– La certificazione ha valore su tutto il territorio nazionale. I crediti riconosciuti, sono direttamente spendibili esclusivamente nell’ambito del percorso formativo specifico a cui si riferiscono. In un eventuale e successivo procedimento di individuazione e validazione finalizzato alla certificazione di competenze essi hanno valore di “evidenza”.

Il riconoscimento dei crediti ha effetto solo con riferimento all’offerta formativa programmata o autorizzata dalla Regione Campania, nell’ambito del Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ) e negli specifici limiti eventualmente definiti, anche nelle intese fra Stato e Regioni, con riferimento a percorsi formativi regolamentati/abilitanti.

Non rientra nel campo di applicazione delle presenti linee guida il riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – e dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS in quanto il tema dei crediti è oggetto di specifica regolamentazione.

Il riconoscimento dei crediti avviene a cura dell’Agenzia formativa titolare del percorso per cui gli stessi sono richiesti dal soggetto interessato, attraverso impiego di personale idoneo al presidio delle funzioni, specificamente individuato dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 11, lett. c) della D.G.R. 314/2016. La Regione definisce altresì, in sede di programmazione dell’offerta formativa,

Caratteristiche e limiti di riconoscibilità.

L’autorizzazione amministrativa dei crediti spetta alla Regione Campania (Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Codice 50-11-00 / UOD Formazione Professionale – Codice 50-11-04), ed è concessa a seguito dell’esame del procedimento e della documentazione prodotta, ferma restando la responsabilità dell’attuatore e del beneficiario circa il corretto esercizio dei crediti riconosciuti.

I crediti formativi riconoscibili si articolano in:

credito di ammissione, rivolto a consentire deroga ai requisiti di accesso ad un percorso formativo, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale previsto come requisito di accesso, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell’azione per cui il credito è richiesto;

credito di frequenza, utile ai fini della dispensa di frequenza di una o più unità formative/moduli/segmenti, o parti di esso, in cui il percorso stesso è articolato (riconoscimento di singole Abilità e/o Conoscenze di Unità di Competenza). La percentuale massima dei crediti riconoscibili nell’ambito di un percorso formativo è del 50%, della durata complessiva del percorso, al netto di eventuali competenze già certificate, le quali, peraltro, non saranno oggetto di valutazione in sede di esame di certificazione finale per il conseguimento del certificato di qualificazione professionale.

Al termine di un percorso formativo all’interno del quale siano stati riconosciuti crediti formativi di frequenza per una o più unità formative, l’esame di certificazione finale per l’ottenimento del certificato di qualificazione verterà su tutte le Unità di Competenza associate alle Unità Formative, comprese quelle per cui è stata ottenuta la dispensa di frequenza. Non sono oggetto di valutazione eventuali competenze già certificate.

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